Carburanti: obbligo di comunicazione giacenze entro il 28.03 per gli esercenti

Con Circolare n 11 del 23 marzo 2022 le Dogane si occupano di fornire istruzioni operative sugli adempimenti previsti per gli esercenti a seguito della riduzione dei prezzi dei carburanti disposti dal Governo e causati dalla Crisi Russia-Ucraina.

In particolare, relativamente alla riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, il Decreto legge n. 21/2022 prevede specifici obblighi:

  • di comunicazione delle giacenze 
  • e di indicazione dell’aliquota d’imposta applicata ai quantitativi trasportati nell’eDAS, 

pertanto le Dogane, con la circolare di cui si tratta, forniscono istruzioni operative.

Obbligo comunicazione giacenze benzina e gasolio usati come carburante 

Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa temporanee, il comma 5 dell’art. 1 del decreto legge n. 21/2022 prevede che:

  • gli esercenti depositi commerciali di cui all’art. 25, comma 1, del TUA, 
  • gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburant

trasmettono all’UD territorialmente competente, tramite posta elettronica certificata ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usato come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti:

  • sia all’inizio della giornata del 22 marzo 2022 
  • che alla fine della giornata del 21 aprile 2022. 

Si tratta dei dati relativi alla giacenza fisica di ciascuno dei prodotti classificati come benzina e gasolio usato come carburante, oggetto di separata commercializzazione stoccati presso il deposito o presso l’impianto di distribuzione alle due predette date. 

Per i dettagli su come reperire i dati di cui si tratta si legga il testo della Circolare n 11 del 23 marzo 2022.

Attenzione al fatto che per entrambe le comunicazioni delle giacenze, l’effettuazione dell’inventario straordinario da parte dell’esercente deve trovare risconto nel registro di carico e scarico con l’indicazione delle eccedenze e delle deficienze riscontrate in autonomia secondo le disposizioni vigenti in materia. 

Le comunicazioni previste sono effettuate entro cinque giorni lavorativi a partire dalle date di cui al comma 2 del medesimo articolo (in fase iniziale, entro lunedì 28 marzo). 

Si considerano regolarmente presentate le comunicazioni relative alla giacenza al 22 marzo 2022 inviate all’UD territorialmente competente anteriormente alla presente circolare, purché conformi alle suddette prescrizioni. 

Obbligo indicazioni aliquota di accisa applicata nell'e-DAS

Sempre ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa rideterminate, l’art.1, comma 6, del decreto legge n. 21/2022 prevede che i titolari dei depositi fiscali e gli esercenti depositi commerciali di cui agli articoli 23 e 25 del TUA, nel periodo di applicazione delle aliquote di accisa rideterminate riportano nell’e-DAS l’aliquota di accisa applicata ai quantitativi dei prodotti energetici indicati nel medesimo documento. 

A tal fine, per ogni e-DAS emesso nel periodo relativamente ai prodotti di che trattasi, nella sezione “Informazioni commerciali”, al campo 110 del messaggio elettronico DE815, ferme restando le ulteriori informazioni commerciali concernenti la spedizione che facoltativamente possono esservi inserite da parte dello speditore, è riportata l’aliquota vigente alla data di emissione del documento che, nel caso di estrazioni dai depositi fiscali, coincide con quella utilizzata per la liquidazione dell’imposta di cui all’art. 3, comma 3, del TUA. 

Nella circolare di cui si tratta le Dogane alla luce dei recenti provvedimenti richiamano le variazioni intervenute sulla tassazione di ciascun prodotto energetico interessato dalle misure, a decorrere dal 22 marzo 2022: 

a) benzina: da euro 728,40 per mille litri ad euro 478,40 per mille litri; 

b) oli da gas o gasolio usato come carburante: da euro 617,40 per mille litri ad euro 367,40 per mille litri; 

c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante: da euro 267,77 per mille chilogrammi ad euro 182,61 per mille chilogrammi. 

Le aliquote di accisa così rideterminate restano in vigore: 

  • per la benzina e gli oli da gas o gasolio usato come carburante fino al 21 aprile 2022, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21; 
  • per i gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante fino al 20 aprile 2022, come fissato dall’art. 1, comma 1, del decreto 18 marzo 2022.
Allegati: