Chiusura dell’azienda se manca il DVR o un altro dei principali adempimenti di sicurezza
Difficile che l’attuale governo venga ricordato per la capacità di instaurare un dialogo collaborativo con i contribuenti; dopo il divieto di contestare le cartelle di pagamento con vizi di notifica, la stretta sul lavoro autonomo occasionale, affrontiamo la novità della sospensione dell’attività dell’azienda che non sia in regola con (anche solo) uno dei principali adempimenti formali in tema di sicurezza sul lavoro previsti dalla relativa normativa.
Il DL n. 146/2021, altrimenti detto Decreto Fisco e Lavoro, recentemente convertito in legge, prevede che l’ispettore, “a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro”, disponga la sospensione dell’attività fintanto che le violazioni non siano superate; inoltre “il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione […] è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”.
Il concetto della tutela della salute e della sicurezza del lavoro, condivisibile da chiunque, si trasforma in più concreta realtà con l’individuazione delle fattispecie che costituiscono le “gravi violazioni”, elencate sulla Circolare n. 4 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), competente per materia, pubblicata il 9 dicembre 2021:
- la mancata predisposizione del Documento di valutazione rischi (DVR);
- la mancata predisposizione del Piano di emergenza e di evacuazione;
- la mancata formazione ed addestramento del personale;
- la mancata costituzione del Servizio di prevenzione e protezione (SPP) e della nomina del relativo responsabile;
- la mancata elaborazione del Piano operativo di sicurezza (POS);
- la mancata fornitura dei dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto;
- la mancanza di protezioni verso il vuoto;
- la mancata applicazione delle armature di sostegno;
- l’effettuazione di lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
- la presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
- la mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti;
- l’omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.
Alcune delle violazioni interessano il piano concreto, altre quello documentale; tra queste spicca il caso della mancata predisposizione del DVR, il primo e principale degli adempimenti documentali in tema di sicurezza sul lavoro, che deve essere predisposto da tutte le aziende che hanno almeno un dipendente.
Il provvedimento di sospensione dell’attività dovrà essere emanato quando verrà constatata la sua mancata redazione.
Nel caso in cui il documento sia redatto ma non si trovi nella sede dell’accesso (fermo restando la contestazione della violazione, dato che, in base alle disposizioni di legge, deve essere custodito nell’unità produttiva a cui si riferisce), il contribuente ha tempo fino alle ore dodici del giorno successivo per esibirlo agli ispettori; in tale caso il DVR, ai fini probatori, dovrà presentare una data certa antecedente al giorno dell’ispezione.
In considerazione della complessità e dei tempi necessari per l’effettuazione degli adempimenti prescritti, la sospensione dell’attività, a causa di una o più delle violazioni elencate, può risultare di non trascurabile onerosità per l’azienda.
Fermo restando l’indiscutibile necessità di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, la novellata disciplina, che impone un impianto sanzionatorio generalizzato, ha il limite di non tenere in sufficiente considerazione le differenti caratteristiche e i differenti profili di rischio delle differenti realtà aziendali; mentre la mancata predisposizione di uno degli adempimenti elencati, nella realtà, presenterà un diverso grado di gravità effettiva a seconda della pericolosità dell’attività esercitata dall’impresa, la sanzione prevista è invece una, eguale per tutti.