Contributo 2024 per disincentivare la plastica: a chi spetta

Pubblicato in GU n 116 del 20 maggio il Decreto MASE del 22.12.2023 con criteri e modalità di applicazione e di fruizione di un contributo riconosciuto alle imprese, al fine di sostenere e incentivare le imprese produttrici di prodotti alternativi a quelli in plastica monouso.

In particolare, si disciplinano le modalità di assegnazione delle risorse di cui all'art. 4, comma 8, del decreto  legislativo  8 novembre 2021, n. 196, definendo i criteri  e  le procedure volte all'attuazione delle misure di sostegno alle imprese produttrici di prodotti in plastica  monouso di  cui  all'allegato, parte A, del medesimo decreto legislativo, ai fini della modifica dei loro  cicli produttivi  e della riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi.

A tale misura risulta complementare il credito di imposta per le imprese che usano prodotti in plastica monouso, in proposito leggi anche: Tax credit per ridurre la plastica: domande 2024

Contributo per disincentivare la plastica: i beneficiari

Soggetti  beneficiari del contributo di cui si tratta sono le imprese produttrici di prodotti in  plastica monouso di  cui  all'allegato, parte  A,  del  decreto  legislativo,  che intendono realizzare  la modifica dei  loro  cicli  produttivi  e   la   riprogettazione  di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione  di prodotti  riutilizzabili  o  alternativi  e  che,   alla   data   di presentazione  della domanda,  siano  in  possesso  dei  seguenti requisiti:

  • a)  risultino  attive,  regolarmente  costituite  e  iscritte  al registro delle imprese;
  • b) risultino in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali  a favore  dei  lavoratori, nonche' a quelli relativi alla tutela della salute e della  sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • c) non siano  destinatarie  di  sanzioni  interdittive  ai  sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o si trovino in altre condizioni previste dalla  legge  come  causa  di incapacità a beneficiare di  agevolazioni  finanziarie  pubbliche  o comunque a cio' ostative;
    d) non  sussistano  nei  loro  confronti  le  cause  di  divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo  6 settembre 2011, n. 159;
  • e) siano nel pieno e libero esercizio dei propri  diritti  e  non siano  in  liquidazione   volontaria   o   sottoposte   a   procedure concorsuali. 

Contributo 2024 per disincentivare la plastica: spese ammissibili

Sono ammissibili le spese strettamente funzionali agli interventi di cui all'art.  3,  comma  1,  sostenute successivamente alla data  di  presentazione della  domanda di  cui all'art. 6, e relative a:

  • a) servizi di progettazione finalizzati alla modifica  del  ciclo produttivo e alla riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di  controllo  verso  la  produzione  di  prodotti  riutilizzabili  o alternativi ai prodotti in plastica  monouso  di  cui  all'allegato, parte A, del decreto legislativo;
  • b) acquisto di macchinari, impianti, attrezzature e componenti, e dei programmi informatici e delle licenze correlati al loro utilizzo;

Non sono, in ogni caso, ammesse le spese relative a:

  • a) imposte  e  tasse,  inclusa  l'IVA  e  oneri  previdenziali  e assistenziali;
  • b) ordinario funzionamento dell'impresa, ivi incluse  quelle  per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere;
  • c)  servizi  di  consulenza  relativi  alle  ordinarie  attività amministrative   aziendali   o   commerciali,   quali,    a    titolo esemplificativo,  quelli  relativi  a  materia  fiscale,   contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria.
  • d) acquisti tra imprese che risultino collegate tra di loro.

Le spese di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  sono  ammissibili all'agevolazione anche per l'acquisto dei beni usati,  a  condizione che l'acquisto avvenga presso rivenditori  autorizzati  in  grado  di rilasciare le necessarie garanzie di  funzionalità  e  sicurezza.  I medesimi rivenditori devono certificare  all'acquirente che  i  beni usati non sono stati oggetto di agevolazioni pubbliche.

Contributo 2024 per disincentivare la plastica: le domande

Ai fini dell'accesso al contributo, a norma dell'art 6 del decreto in oggetto il  soggetto  proponente presenta al Ministero apposita  domanda,  esclusivamente  tramite  la procedura informatica, resa accessibile dal  sito  istituzionale  del Ministero  (www.mase.gov.it),  secondo  le  modalità  indicate

I  termini  di  presentazione  della  domanda di accesso all'agevolazione e la documentazione  da fornire a corredo della stessa, sono pubblicati nella sezione news del suddetto sito.

In particolare, con decreto della direzione generale competente del  Ministero dell'ambiente per l'avvio dell'unica  procedura  di assegnazione dell'intera dotazione finanziaria sono definiti i termini di presentazione  della  domanda  di  accesso all'agevolazione e la  documentazione  da  fornire  a  corredo della stessa.

Ciascun soggetto proponente può presentare una sola domanda  di ammissione  alle  agevolazioni previste  dal  presente  decreto. 

La presentazione della domanda è riservata al rappresentante legale del soggetto proponente, così come risultante dal  certificato  camerale del medesimo, ovvero ad altro soggetto delegato  al quale  è  stato conferito specifico potere di rappresentanza per la compilazione.
Il soggetto proponente, ai fini dell'accesso alle  agevolazioni, è tenuto a trasmettere la seguente documentazione:

  • a) domanda di accesso alle agevolazioni;
  • b) descrizione  dell'intervento  finalizzato  alla  modifica  del ciclo produttivo e alla riprogettazione  di componenti,  macchine  e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi ai prodotti in plastica monouso  di  cui  all'allegato, parte A, del decreto legislativo, con indicazione dettagliata delle spese previste, distinte per le tipologie di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b);
  • c) esclusivamente per le  domande  di  agevolazione  superiori  a 150.000,00 euro, dichiarazioni dei dati necessari  per  la  richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla  verifica di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

Il soggetto proponente, pena l'inammissibilità della domanda di accesso alle agevolazioni, è  tenuto  a inviare  la  documentazione richiesta completa in ogni sua parte,  secondo  quanto  previsto  dal presente decreto e dal decreto di cui al comma 3 dell'art. 1.

Non  sono  comunque  ammissibili  le  domande  di  accesso  alle agevolazioni relative ad interventi avviati anteriormente  alla  data di pubblicazione del presente decreto.

Le  domande  di  accesso   alle   agevolazioni   si   intendono correttamente trasmesse solo a seguito del rilascio dell'attestazione di avvenuta accettazione da parte della procedura informatica. 

Allegati: