CPB: ampliata la platea degli ISA ammessi

Pubblicato in GU n 246 del 19 ottobre il Decreto n 155/2024 con Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli  enti territoriali.

Il Decreto contiene all'art 7 un correttivo per il Concordato preventivo biennale degli ISA.

Sinteticamente, come evidenziava il comunicato stampa del Governo relativo al Cdm n 100 del 15 ottobre, si modifica l’imposta sostitutiva, per le annualità ancora accertabili, dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale

I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che aderiscono nel termine del 31 ottobre 2024, possono adottare un regime di ravvedimento, versando l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Il decreto adegua la normativa in materia di ravvedimento per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale e che per le annualità 2020 e 2021 abbiano dichiarato la presenza di una causa di esclusione dalla applicazione degli ISA in relazione alla diffusione della pandemia da COVID-19. 

CPB: il vigore il correttivo per gli ISA

Viene approvato il correttivo per il CPB degli ISA prevedendo che all'articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024,  n.  113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre  2024,  n.  143, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • i soggetti di cui al comma 1, con un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o  compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito  con  criteri  forfetari,  possono  accedere  al  regime   di ravvedimento di cui al presente articolo nel caso in  cui  anche  per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022
    • a)   hanno   dichiarato   una   delle   cause   di   esclusione dall'applicazione degli ISA correlata alla diffusione della  pandemia da COVID-19, introdotta con i decreti attuativi dell'articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
    • b) ovvero hanno dichiarato la sussistenza di una condizione  di non normale svolgimento dell'attivita'  di  cui  all'articolo  9-bis, comma  6,  lett.  a),  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Per  le  annualità in  cui  sussistono  le  circostanze previste dal comma 6-bis, lettere  a)  e  b),  ai  fini  del  calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:

  • a) la base imponibile dell'imposta  sostitutiva  delle  imposte sui  redditi  e  delle  relative  addizionali è costituita   dalla differenza tra  il  reddito  d'impresa  o  di  lavoro  autonomo  gia' dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'annualita' interessata e il valore  dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;
  • b) l'imposta sostitutiva delle  imposte  sui  redditi  e  delle relative addizionali è determinata applicando, all'incremento di cui alla precedente lettera a), l'aliquota del 12,5 per cento
  • c) la base  imponibile  dell'imposta  sostitutiva  dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e' costituita  dalla  differenza tra il valore della produzione netta gia' dichiarato per l'annualita' interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;
  • d) l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e' determinata  applicando,  all'incremento  di  cui  alla precedente lettera c), l'aliquota del 3,9 per cento.

Le imposte sostitutive  delle  imposte  sui  redditi  e delle relative addizionali e dell'imposta regionale  sulle  attivita' produttive, determinate con le modalita' di cui al comma  precedente, sono diminuite del 30 per cento.