Credito transizione 5.0: tutte le regole per utilizzarlo

Il credito di imposta transizione 5.0, introdotto dal DL 19/2024, permette alle imprese di ottenere un beneficio fiscale per gli investimenti effettuati in ambito di innovazione e transizione digitale. 

Vediamo le regole di fruizione con le precisazioni della circolare MIMIT in caso di modifiche al progetto iniziale comunicato.

Utilizzo credito transizione 5.0: regole MIMIT

Il credito d'imposta transizione 5.0 è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

La compensazione è possibile solo dopo che il GSE ha trasmesso l’elenco dei beneficiari e l’ammontare del credito spettante all’Agenzia delle Entrate, e trascorsi 5 giorni da tale trasmissione.

Secondo l’art. 13 del DM 24 luglio 2024, il credito è utilizzabile solo decorsi 10 giorni dalla comunicazione da parte del GSE all’impresa dell’importo del credito utilizzabile in compensazione

Tale comunicazione deve avvenire entro 10 giorni dalla presentazione della comunicazione di completamento da parte dell’impresa.

E' bene evidenziare  che qualora siano state apportate modifiche al progetto rispetto a quanto inizialmente certificato, queste devono essere documentate nella certificazione ex post. 

Tuttavia, non è possibile includere modifiche sostanziali, come ad esempio l'aggiunta di nuove tipologie di beni o variazioni significative nel perimetro del progetto. 

In caso modifiche sostanziali, l’impresa deve rinunciare alla comunicazione di agevolazione e, eventualmente, presentare una nuova richiesta.

 Il credito d’imposta può essere utilizzato in una o più quote entro il 31 dicembre 2025. Se non utilizzato entro tale data, può essere riportato e utilizzato in cinque quote annuali di pari importo.

Il credito transizione 5.0 può essere utilizzato anche in un'unica soluzione entro la fine del 2025, senza vincoli specifici di ripartizione.

Il credito d’imposta non è soggetto ai limiti di utilizzo annuale previsti per i crediti da quadro RU (250.000 euro) e per la compensazione nel modello F24 (2 milioni di euro). 

Inoltre, non si applica il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro.

Il credito non può essere ceduto o trasferito

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP, e non rileva ai fini dei rapporti di cui agli articoli 61 e 109 comma 5 del TUIR.