Credito ZES Agricoltura: domande dal 20 novembre

Il DL Agricoltura convertito in Legge n 101/2024 ha previsto un credito di imposta per le imprese del settore, impiantate nella ZES Unica del Mezzogiorno.

Nella Gu n 264 dell'11 novembre è stato pubblicato il Decreto 18 settembre 2024 del Ministero dell'Agricoltura con le regole attuative della misura, vediamo tutte le regole.

Credito ZES Unica Agricoltura: le novità del 2024

Nella Legge di conversione del Dl Agricoltura viene confermata l'introduzione dell'16-bis all’interno del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, con il quale si prevede, per l’anno 2024, un credito di imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura, già disciplinato dall’articolo 16 del medesimo decreto. 

La nuova norma presenta delle analogie, ma anche alcune peculiarità rispetto al predetto articolo. 

Per tale ragione, la disposizione in esame provvede, altresì, a espungere l’articolo 16, comma 1, ultimo periodo, il quale disciplinava la medesima agevolazione fiscale per il settore della pesca e dell’acquacoltura.  

Con le novità si concede, per l’anno 2024, alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, con esclusivo riferimento all’acquisto di beni strumentali di cui al comma 2 destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022 – 2027, un credito d’imposta, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2024.

Nello specifico, vengono ricompresi tutti gli investimenti effettuati fino al 15 novembre 2024, finalizzati all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico. 

Si prevede, altresì, con riguardo al valore dei terreni e degli immobili, un limite pari al 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato. 

Infine, restano esclusi dall’agevolazione i progetti di investimento di importo inferiore a 50 mila euro. 

A tal proposito, il nuovo regime prevede alcune particolarità rispetto a quello già disciplinato dall’articolo 16 del decreto legge, 19 settembre 2023, n. 124: 

  • sono presi in considerazione gli investimenti effettuati fino al 15 novembre 2024 (nel vigente comma 4, per i soli investimenti immobiliari, sono previsti i seguenti termini: dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024); 
  • viene introdotta l’esclusione dall’agevolazione dei progetti di investimento di importo inferiore a 50 mila euro (200 mila euro nel vigente comma 4). 

Le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di  fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, sono state definiti con il Decreto 18 settembre 2024 pubblicato nella GU n 264 dell'11 novembre, vediamo i contenuti.

Credito ZES Unica Agricoltura: il decreto attuativo

Con il Decreto 18 settembre del Ministero dell'Agricoltura con le  Modalità di attuazione del credito d'imposta  per  gli investimenti nella ZES unica in favore delle  imprese  attive  nel  settore  della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese  attive  nel settore  forestale  e  nel  settore  della  pesca  e   acquacoltura si recano le disposizioni applicative per l'attribuzione alle imprese, di cui all'art. 2, del contributo sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di seguito denominata «ZES unica», di cui all'art. 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, che ricomprende i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, e Sicilia.
Sono  agevolabili  gli  investimenti, effettuati dal 16 maggio  2024  al  15  novembre  2024,  relativi  all'acquisto,  anche  mediante   contratti   di   locazione  finanziaria, di  nuovi  macchinari,  impianti  e  attrezzature  varie  destinati  a  strutture  produttive  già esistenti  o  che  vengono  impiantate  nel  territorio,  nonché all'acquisto  di   terreni   e  all'acquisizione,  alla  realizzazione  ovvero   all'ampliamento   di  immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le  condizioni  previste dalla normativa europea in materia di  aiuti  di  Stato  nei  settori agricolo,  forestale  e  delle  zone  rurali  e  ittico. 

 Gli immobili  oggetto  di  investimento  devono   effettivamente   essere  utilizzati per l'esercizio dell'attività nella struttura  produttiva  ubicata nella zona di riferimento. Il  valore  dei  terreni  e  degli  immobili non può superare il 50 per  cento  del  valore  complessivo  dell'investimento agevolato, salve le ulteriori limitazioni  previste  dalle disposizioni del Capo II del presente decreto.
Non sono agevolabili  i  progetti  di  investimento  di  importo  inferiore a 50.000 euro.
Il contributo sotto forma di credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro  per l'anno 2024. 

Credito ZES Unica Agricoltura: i beneficiari

Son beneficiari del credito d'imposta:

  • a) le imprese attive nel settore  della  produzione  primaria  di prodotti  agricoli  compresi  nell'allegato  I   del   trattato   sul  funzionamento dell'Unione europea; 
  • b) le imprese attive nel settore forestale; 
  • c) le microimprese, le piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura.

Credito ZES Unica Agricoltura: le domande

Viene previsto che per accedere al contributo sotto forma di credito  d'imposta,  i soggetti interessati comunicano all'Agenzia  delle  entrate, dal 20 novembre 2024 al 17 gennaio 2025, l'ammontare delle spese ammissibili  ai sensi dell'art. 1, comma 2, del presente decreto.
Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia delle entrate é approvato il modello di  comunicazione, con le relative istruzioni,  e  sono  definiti  il  contenuto  e  le modalità di trasmissione.
Nello  stesso  periodo  entro  il  quale   si   effettuano   le  comunicazioni all'Agenzia delle entrate  previste  dal  comma 1, è possibile: 

  • a) inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente  quella precedentemente trasmessa. L'ultima comunicazione  validamente  trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate; 
  • b)  presentare  la  rinuncia  integrale  al   credito   d'imposta  precedentemente comunicato, con le stesse modalità di cui  al  comma 2.

Allegati: