Formazione continua commercialisti: la figura del Dominus
Con pronto ordini n 120 del 19 ottobre il CNDCEC replica ad un quesito che domanda se può rivestire la funzione di dominus un iscritto che è stato esonerato dall’obbligo di formazione professionale continua ex art. 8, comma 4, del
Regolamento FPC avendo dichiarato:
- 1. di non essere in possesso di partita iva, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell’oggetto della professione;
- 2. non essere iscritto alle Casse Nazionali di Previdenza ed Assistenza né soggetto al relativo obbligo;
- 3. non esercitare l’attività o le funzioni professionali neanche occasionalmente e in qualsiasi forma, neppure l’attività di sindaco e di revisore contabile;
- 4. di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Ordine ogni variazione relative ai fatti delle dichiarazioni rese.
Viene specificato che il dominus e l’aspirante tirocinante sono dipendenti di due società appartenenti allo stesso gruppo.
In merito, è opportuno innanzitutto precisare che nel nuovo Regolamento della Formazione entrato in vigore il 1° ottobre scorso (informativa 119/2023) la previsione di cui all’art. 8, comma 4, citata nel quesito è ora contenuta al comma 5 del medesimo articolo 8.
Ciò premesso, senza entrare nel merito del caso specifico descritto, la cui valutazione è di esclusiva competenza dell’Ordine, e dovendo dare per presupposta l’avvenuta verifica dell’assenza in capo all’iscritto di una ipotesi di incompatibilità, in riferimento alla questione generale emergente dal quesito si osserva quanto segue.
Come è noto, il tirocinio è un periodo di formazione pratica obbligatorio per l’ammissione all’esame di Stato e comporta la collaborazione allo svolgimento delle attività proprie della professione (art. 1, D.M. Miur 7 agosto 2009, n. 143).
Avendo ad oggetto l’apprendimento e la collaborazione nelle attività professionali, esso presuppone da un punto di vista logico che colui che riveste il ruolo di professionista affidatario sia un soggetto che eserciti l’attività professionale.
Ne consegue che, nel caso di esonero dall’obbligo formativo per mancato esercizio dell’attività professionale, l’iscritto non può rivestire la funzione di dominus