Gli interessi si prescrivono in cinque anni in ogni caso
L’articolo 2948 del Codice civile al numero 4 prescrive che gli interessi si prescrivono in cinque anni.
Secondo consolidata giurisprudenza, la norma assume rigore generale, prescindendo dalla natura dell’obbligazione principale e dalla tipologia di interessi applicati.
È di questo che tratta la sentenza numero 13781/2023 della Corte di Cassazione, che risponde a una particolare situazione, quella in cui l’Agenzia delle Entrate “è ben conscia dell’esistenza di questo prevalente indirizzo giurisprudenziale ma ne chiede la rivisitazione”.
L’idea non rappresenta una novità assoluta, è facile il paragone con la disciplina speciale di permanenza in vita delle società estinte, valida ai soli fini fiscali; così, in modo similare, adesso in relazione agli interessi dovuti dal contribuente, viene avanzata l’ipotesi “una disciplina speciale della prescrizione in materia tributaria, sganciata dalla disciplina ordinaria”, che preveda una:
- “differenziazione del regime prescrizionale in ragione della fonte degli interessi”;
- “omologazione della disciplina della prescrizione degli interessi a quella del capitale”;
Fondamentalmente viene ipotizzato che la prescrizione degli interessi derivanti da una obbligazione tributaria possa dipendere dalla specifica tipologia di interessi maturati e dal termine prescrizionale previsto per l’obbligazione tributaria da cui derivano.
Tuttavia, è opinione della Corte di Cassazione che le argomentazioni dell’Agenzia delle Entrate “non siano convincenti, risultando estranee alla stessa disciplina di diritto comune, da cui conviene prendere le mosse”; per cui tutte le tipologie di interessi, anche quelle legate ad una obbligazione tributaria, si prescrivono in cinque anni, in rispetto delle previsioni del Codice civile.
Ciò in quanto il punto 4 dell’articolo 2948 del Codice civile è esso stesso una norma speciale, che non fa differenziazioni tra le diverse tipologie di interessi, e con la quale il Legislatore ha voluto espressamente svincolare la prescrizione di una obbligazione accessoria da quella dell’obbligazione principale, rappresentata dalla quota capitale, che, di norma, gode di una prescrizione più lunga.
Infatti, anche se è vero che l’obbligazione accessoria, rappresentata dagli interessi, sorge insieme all’obbligazione principale e non matura più nel momento in cui la seconda è estinta, è anche vero che, nel momento in cui la quota interessi è maturata, ai fini della prescrizione, assume vita autonoma rispetto alla quota capitale.
Così, per tutti questi motivi, non può essere accettata la possibilità di legare la prescrizione della quota interessi alla prescrizione della quota capitale, neanche nel contesto di un debito tributario.