Il correttivo della riforma fiscale è in Gazzetta Ufficiale
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.182 del 05.08.2024 il Decreto legislativo 5 agosto 2024 n.108 Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale.
Il decreto si compone di 8 articoli. Ecco alcune delle novità più rilevanti.
Le novità più rilevanti del Decreto correttivo in vigore dal 6 agosto 2024
Il decreto si compone di 8 articoli. Tra le novità tra le più rilevanti:
All’articolo 1 del Decreto correttivo citato sono apportate modifiche alla disciplina dell'adempimento collaborativo.
In particolare in caso di certificazione infedele si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La certificazione è infedele se resa in assenza dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità indicati nel regolamento, nonché in tutti i casi in cui non vi sia corrispondenza tra i dati contenuti nella certificazione e quelli esibiti dal contribuente o il certificatore attesti falsamente di aver eseguito i compiti e gli adempimenti previsti dal regolamento di cui al comma 1-ter. In caso di certificazione infedele l'Agenzia dell'entrate ne tiene conto ai fini dell'ammissione o della permanenza nel regime di adempimento collaborativo del soggetto cui la certificazione si riferisce e comunica la condotta del professionista che ha reso la certificazione infedele al Consiglio Nazionale dell'ordine professionale di appartenenza per le valutazioni di competenza.
All’articolo 2 si apportano Modifiche alla discipline degli adempimenti tributari.
In particolare, l’Amministrazione finanziaria deve rendere disponibili i programmi informatici relativi agli ISA entro il 15 aprile del periodo d’imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili.
I versamenti dell’IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo di ammontare non superiore a 100 euro possono essere rimandati al periodo successivo ma effettuati entro il 16.12 dello stesso anno. Lo stesso dicasi per i trimestrali ma il termine ultimo per il versamento è spostato dal 16.12 al 16 novembre. Si precisa che il versamento relativo al mese di dicembre deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.
Per quanto riguarda la dichiarazione precompilata dal 2025 è resa disponibile, conferendo apposita delega, anche tramite uno degli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni. Dal 2025 le certificazioni di cui al comma 6-ter contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.
Inoltre, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, all'interno di apposita area riservata, servizi digitali per la consultazione e l'acquisizione dei dati, degli atti e delle comunicazioni gestiti dall'Agenzia delle entrate che li riguardano, compresi quelli riguardanti i ruoli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall'Agenzia delle entrate.
Per quanto riguarda i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’IRAP, sono riviste le scadenze:
- 31.10 termine presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP;
- ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per le dichiarazioni dei soggetti IRES;
Dal 2025 le dichiarazioni possono essere presentate a partire dal 15.04.
All’articolo 3 del Decreto si fa riferimento all’ampliamento del termine di versamento delle somme richieste a seguito delle attività di liquidazione e controllo automatico e formale delle dichiarazioni.
In merito alle comunicazioni elaborate a partire da gennaio 2025, dal ricevimento della comunicazione passano da 30 a 60 giorni a disposizione per il versamento delle somme richieste di cui all’art.36-bis DPR n.600/1973 e 54 bis DPR n. 633/1972.
All’art. 4 Modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale, per cui il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il 31 luglio, ovvero entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare. Per il primo anno di applicazione dell'istituto, il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.
Possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o debiti contributivi. I debiti di cui al primo periodo rilevano se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Possono comunque accedere al concordato i contribuenti che nel rispetto dei termini previsti hanno estinto i debiti se l'ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, è inferiore alla soglia di 5.000 euro. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.
Viene introdotto inoltre un regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale.
Nello specifico, dopo l’art. 20 è inserito l’art. 20 bis, infatti coloro che aderiscono alla proposta dell’Agenzia delle Entrate possono assoggettare la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli artt. 15 e 16 del d.lgs. 13/2024, a un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, applicando un’aliquota:
a) del 10 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 8;
b) del 12 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
c) del 15 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale inferiore a 6.
Per quanto riguarda i programmi informatici dell’Agenzia delle Entrate si proroga dal 1° aprile al 15 aprile la data entro cui l’Agenzia mette a disposizione di contribuenti e intermediari i programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari ai fini dell’elaborazione della proposta di concordato.
Per il 2024 i programmi informatici sono resi disponibili entro il 15 giugno ovvero entro il 15 luglio per i contribuenti in regime forfetario già dall'anno 2023.
Per quanto riguarda la determinazione degli acconti, l'acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.
All’articolo 5 sono previste Modifiche alla disciplina della determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche.
La determinazione sintetica del reddito complessivo è effettuata a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato e, comunque, di almeno dieci volte l'importo corrispondente all'assegno sociale annuo, il cui valore è aggiornato per legge, con periodicità biennale, anche sulla base degli indici di adeguamento ISTAT.
Il contribuente può sempre dimostrare che:
a) il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile ovvero da parte di soggetti diversi dal contribuente;
b) le spese attribuite hanno un diverso ammontare;
c) la quota di risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si è formata nel corso degli anni precedenti.
All’articolo 6, il Decreto differisce al 15 settembre 2024 del termine di pagamento della rata della Rottamazione-quater scadente il 31 luglio 2024
Il Decreto entra in vigore il 6 agosto 2024