IMPI: il 16 giugno scade il pagamento dell’imposta sulle piattaforme marine.

Con comunicato stampa dell'8 giugno il MEF Ministero delle Finanze ricorda la scadenza del prossimo 16 giugno per il versamento dell'IMPI, imposta immobiliare sulle piattaforme marine istituita dall’art. 38 del D. L. n. 124 del 2019.

Il comunicato specifica che, in considerazione del fatto che non sono ancora stati individuati i Comuni destinatari del gettito, i contribuenti dovranno versare direttamente allo Stato il tributo.

L'aliquota dell'IMPI è pari al 10,6 per mille. 

Il versamento dovrà essere effettuato tramite modello F24, utilizzando un approsito codice triburo istituito con la Risoluzione n. 77/E del 2 dicembre 2020.

In particolare, per consentire il versamento, mediante il modello F24, dell'imposta di cui si tratta è istituito il seguente codice tributo:

“3970” denominato “IMPi – Imposta immobiliare sulle piattaforme marine – STATO”. 

Si precisa che, in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, riportando i seguenti dati:

  • nel campo “codice ente/codice comune” indicare il codice “Z999”; 
  • barrare la casella “Ravv.” se il pagamento è effettuato a titolo di ravvedimento;
  • barrare la casella “Saldo” per il pagamento dell’anno 2020; 
  • nel campo “Numero immobili” indicare il numero degli immobili; 
  • nel campo “Anno di riferimento” indicare l’anno d’imposta a cui si riferisce il pagamento, nel formato “AAAA”. 

Nel caso in cui sia barrata la casella “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata. 

Nel comunuicato di cui si tratta il Ministero specifica che una volta individuati i Comuni destinatari del gettito seguirà l’emanazione di decreto ministeriale per provvedere alla attribuzione agli stessi enti di quanto spetta.

Ricordiamo che per piattaforma marina si intende la piattaforma con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale come individuato dall' articolo 2 del Codice della Navigazione. 

Il comma 3 del citato articolo 38 prevede che l'imposta è calcolata ad aliquota pari al 10,6 per mille, ed è riservata allo Stato la quota di imposta calcolata applicando l'aliquota pari al 7,6 per mille. 

Il successivo comma 4 dispone che i comuni cui spetta il gettito dell’imposta sulle piattaforme marine sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, e sono altresì ivi stabiliti i criteri e le modalità di attribuzione e di versamento, nonché la quota del gettito spettante ai comuni individuati. 

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