Investimenti nelle ZES: imposte ridotte al 50%

Le nuove iniziative economiche intraprese nelle zone ZES, zone economiche speciali, vengono premiate con una riduzione dell'imposta sul reddito del 50%.

L'agevolazionre decorre dal periodo di imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e spetta per i sei perdiodi d'imposta successivi.

Le imprese potranno beneficiare dell'abbattimento della imposta a certe condizioni ossia:

  1. il mantenimento dell'attività nell'area ZES per almeno 10 anni
  2. la conservazione dei posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata nella ZES per almeno 10 anni. 
  3. le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

Le zone economiche speciali ZES sono individuate a norma del Decreto Legge n 91/2017 che ha definito le procedure e le condizioni per richiedere l'istitutuzione di zone economiche speciali in certe aree del paese ovvero nelle zone definite:

  • meno sviluppate
  • in transizione

Per quanto rigurda il territorio italiano sono considerate meno sviluppate quelle regioni con PIL procapite inferiore al 75% della media europea e sono le seguenti:

  • Sicilia
  • Calabria
  • Basilicata
  • Puglia
  • Campania

Per quanto riguarda invece le zone in transizione sono quelle con PIL procapite tra il 75% e il 90% della media europea e sono le seguenti:

  • Sardegna
  • Abruzzo 
  • Molise

La zona ZES è definita come un'area geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti, purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 del 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). 

Le regioni che presentino tali condizioni possono presentare, in base al su citato decreto legge n. 91 del 2017, una proposta di istituzione di ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più aree portuali che abbiano le caratteristiche stabilite dal regolamento europeo, accompagnata da un piano di sviluppo strategico.

Importante specificare che:

  • le modalità per l'istituzione di una ZES,
  • la durata, 
  • i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, 
  • i criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di beneficio per i soggetti economici ivi operanti o che vi si insedieranno, 
  • il coordinamento degli obiettivi di sviluppo,

sono stati disciplinati con il Regolamento sull'istituzione delle Zone economiche speciali (ZES) di cui al DPCM 25 gennaio 2018, n. 12 entrato in vigore il 27 febbraio 2018. 

Con il Decreto Legge n. 135 del 2018 sono state introdotte misure di ulteriore semplificazione per le Zone economiche speciali.

Le zone ZES attualmente istituite sono:

  1. la ZES Calabria (DPCM 21/5/2018),
  2. la ZES Campania (DPCM 21/5/2018),
  3. la ZES Ionica interregionale Puglia e Basilicata (DPCM 13/6/2019)
  4. la ZES Adriatica interregionale Puglia-Molise (DPCM 5/9/2019).

Questo il link utile per la consultazione del sito del ministero 

ZONE ZES