IVA servizi educativi infanzia: i requisiti per l’aliquota ridotta
Con Risposta a interpello n 148 del 22 marzo le Entrate si occupano di fornire chiarimenti sull'applicazione dell'aliquota ridotta IVA a servizi educativi all'infanzia effettuati tramite la fornitura di materiale didattico-ricreativo.
In particolare, una Cooperativa Sociale Onlus nell'ambito della propria attività educativa intende fornire un servizio didattico-ricreativo rivolto ai bambini.
Il servizio consiste nella vendita on line di una scatola contenente differenti tipologie di oggetti e strumenti utili a svolgere attività didattiche, per il tramite di video tutorial realizzati dagli operatori culturali della Cooperativa, scaricabili online.
A parere dell'Istante non si tratterebbe di un mero insieme di oggetti materiali, bensì di un servizio educativo.
Le Entrate invece ritengono che ai fini IVA si possa configurare una cessione di beni e non una prestazione di servizio, vediamo il perchè.
L'agenzia ricorda che l'articolo 10, n. 20) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 prevede l'esenzione dall'IVA per le prestazioni "educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da (…) comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici (…)".
La disposizione recepisce nell'ordinamento interno l'articolo 132, lettera i) della direttiva n. 112 del 28 novembre 2006, in ragione del quale viene stabilita l'esenzione da IVA per i servizi di "educazione dell'infanzia o della gioventù, l'insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale, nonché le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente connesse, effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili".
La Tabella A – Parte II-bis, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 prevede che sono soggette all'aliquota del 5% le "1) Le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi", pertanto, sotto il profilo soggettivo, l'aliquota ridotta del 5% trova applicazione alle prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche in generale rese da cooperative sociali e loro consorzi nei confronti "degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, (…)".
Per quanto concerne l'ambito oggettivo, le prestazioni devono essere di natura educativa o didattica di ogni genere, intendendosi con tale nozione anche quelle attività in cui l'istruzione è fornita per sviluppare conoscenze e attitudini, e purché non abbiano carattere puramente ricreativo.
Il regime di favore si estende anche alle cessioni accessorie di materiale didattico utilizzabili strettamente per tale scopo e non è suscettibile di impieghi di natura diversa.
Con riferimento alla fattispecie in esame, si rileva che la scatola contiene materiali di cancelleria, libri, adesivi, prodotti di cartotecnica, schede illustrative e un video tutorial scaricabile on line.
In particolare, sulla base di quanto chiarito dall'Istante "le schede illustrative e i tutorial a cui rimandano consentono lo svolgimento del gioco e offrono le istruzioni principali per l'utilizzo dei materiali e degli strumenti di gioco".
Pertanto tali tutorial constano di videoregistrazioni che gli utenti possono scaricare massivamente da internet, per poi essere guidati nell'utilizzo del materiale acquistato nella scatola, e non già di corsi on line destinati ai bambini, i quali possono interagire, con la stessa modalità, con gli educatori.
Secondo l'agenzia diversamente da quanto sostenuto dall'Istante, le schede illustrative e i video tutorial non sembrano configurare un "servizio educativo", in quanto l'elemento prevalente dell'operazione è la cessione di beni.
Di conseguenza, l'operazione in esame, configurando una cessione di beni, deve essere assoggettata all'aliquota IVA ordinaria, non potendo trovare applicazione il trattamento agevolativo previsto dalla Tabella A, parte II-bis, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, con riferimento alle prestazioni di cui al numero 20) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da parte di Cooperative sociali e loro consorzi. Per le suesposte considerazioni, le spese di trasporto e di spedizione devono essere assoggettate ad aliquota IVA ordinaria.
Allegati: