Liti pendenti con l’Agenzia: scomputabili le somme versate dal terzo pignorato
Con Risposta a interpello n 349 del 19 giugno le Entrate chiariscono dubbi per un caso di definizione agevolata dei giudizi tributari con versamenti eseguiti dal terzo pignorato.
Nel dettaglio si ritiene, che il testo del comma 196 non legittimi in alcun modo che lo scomputo delle somme versate debba intendersi limitato agli importi pagati dal debitore, con esclusione dei terzi.
Ne deriva, nell'ipotesi di accesso alla definizione agevolata dei giudizi tributari e versamento delle somme nei tempi e modalità prescritte dalle norme che ne regolamentano l'istituto, l'impossibilità di ottenere la restituzione degli importi corrisposti dal terzo pignorato.
L'istante riferisce di aver impugnato un avviso di accertamento con cui la Direzione provinciale di […] ha rettificato, con riferimento all'anno di imposta 2006, le dichiarazioni ai fini IRES, IRAP ed IVA.
La decisione di primo grado, favorevole alla società, è stata riformata dal giudice di seconde cure, che ha quindi accolto l'appello proposto dall'Ufficio.
Attualmente il giudizio risulta pendente dinanzi alla Corte di cassazione a seguito del ricorso proposto dalla società il […] luglio 2020.
L'istante fa presente che, nelle more, con cartella di pagamento emessa all'esito del giudizio di secondo grado, l'Agenzia delle entrate riscossione ha richiesto il pagamento delle somme dovute in esecuzione della sentenza della Commissione tributaria regionale. Successivamente, sempre l'Agente della riscossione ha notificato un atto di pignoramento presso terzi, ai sensi dell'articolo 72bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in ragione del rapporto di conto corrente bancario intrattenuto dall'istante presso tale banca, ottenendo dal terzo pignorato il versamento integrale delle somme iscritte a ruolo.
Il pagamento, dunque, è avvenuto a dire dell'istante contro la sua volontà, pur avendo dato disposizioni alla banca di non effettuare il versamento.
Ciò premesso, l'istante manifesta l'intenzione di definire la lite pendente ai sensi dell'articolo 1, commi da 186 a 204, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e chiede chiarimenti, con rifermento al caso prospettato, circa le sue modalità applicative.
Le entrate hanno chiarito che il comma 196 stabilisce che «Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa».
Con riferimento alle ''somme scomputabili'' dagli importi dovuti ai fini della definizione in parola, restano valide le indicazioni fornite con la circolare 1° aprile 2019, n. 6/E, a commento della definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 dicembre 2018, n. 136 che, al comma 9, reca una disposizione del medesimo tenore.
Al paragrafo 5.2 di tale documento di prassi si precisa che, «Possono essere scomputati tutti gli importi di spettanza dell'Agenzia delle entrate pagati, in particolare, a titolo provvisorio per tributi, sanzioni amministrative, interessi, sempre che siano ancora in contestazione nella lite che si intende definire».
Pertanto, lo scomputo, ammesso espressamente dal comma 196 con riferimento alle somme versate ''a qualsiasi titolo'', si intende comprensivo di tutti gli importi pagati di spettanza dell'ente creditizio ed ancora in contestazione ancorché, dunque, il pagamento non sia stato eseguito direttamente dal debitore o per suo conto e, conseguentemente, anche delle somme versate dal terzo pignorato, come nel caso di specie, in ottemperanza alla richiesta dell'Agente della riscossione.
Il pagamento eseguito dal terzo pignorato, quindi, non preclude, in linea teorica, la possibilità di definire la controversia essendo, come detto, le somme in oggetto scomputabili dal dovuto ma ne esclude il rimborso, ancorché si tratti di importi eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.
A ciò si aggiunge che a nulla rileva l'asserita circostanza che il pagamento sia stato eseguito dal terzo contro la volontà dello stesso istante, non assumendo alcuna rilevanza giuridica la mera ''opposizione verbale'', dal momento che l'ordinamento predispone degli strumenti giuridici ad hoc volti ad evitare il prosieguo dell'attività di riscossione coattiva.
Ai sensi dell'articolo 62bis, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, «La parte che ha proposto ricorso per cassazione può chiedere alla commissione che ha pronunciato la sentenza impugnata disospenderne in tutto o in parte l'esecutività allo scopo di evitare un danno grave e irreparabile. Il contribuente può comunque chiedere la sospensione dell'esecuzione dell'atto se da questa può derivargli un danno grave e irreparabile»
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