Polizza vita residente estero: perimetro per l’imposta sostitutiva

Con Risposta a interpello n. 246 dell'8 marzo l'Agenzia replica a dubbi in merito alla imposta sostitutiva dell'IRPEF, prevista per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera.

In particolare, viene chiarito sinteticamente che la sottoscrizione di polizza assicurativa sulla vita che non abbia carattere previdenziale è esclusa dal regime di favore (di cui all'articolo 24–ter del d.P.R 22 dicembre 1986, n. 917), vediamo il perchè.

L'Istante, residente in Germania, intende trasferire la propria residenza fiscale in Italia in uno dei comuni indicati dall'articolo 24­ter del TUIR con meno di 20.000 abitanti.

Egli percepisce una rendita ''vitalizia'' da un ente privato tedesco erogata in base alla sottoscrizione di una polizza di assicurazione sulla vita avente finalità di copertura del rischio di invalidità permanente. 

Con la documentazione integrativa l'Istante precisa che tale rendita è erogata «a causa della sua disabilità. Se l'istante non si fosse ammalato, l'assicuratore avrebbe pagato la somma assicurata alla fine del periodo assicurativo fissato per l'anno 2029 per intero in unica soluzione oppure come pensione mensile, erogata fino alla morte dell'assicurato»

Ciò premesso, chiede se può accedere al regime di cui al citato articolo 24­ter  del TUIR  riservato alle  persone fisiche titolari di redditi da pensione di  fonte estera.

Le Entrate specificano che, come chiarito con la circolare n.  21/E del 2020, le persone fisiche, che trasferiscono la propria residenza fiscale in taluni Comuni indicati nel predetto articolo 24­ter del TUIR, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti  all'estero (secondo  i  criteri  di cui all'articolo 165, comma 2, del medesimo TUIR), ad un'imposta sostitutiva, con aliquota del 7 per cento, da applicarsi per ciascuno dei periodi di validità dell'opzione (complessivamente 10 anni), secondo i criteri dei commi 4 e 5 dello stesso articolo 24­ ter.

In sostanza, l'applicazione del regime in argomento è subordinata alla condizione che la persona fisica che si trasferisce in  Italia possieda «redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri».

In particolare, in base all'articolo  49, comma  2,  lett.  a) del  TUIR, «costituiscono redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati»

Al riguardo, con la circolare n. 21/E del 2020 è stato specificato che: ­    

  • il regime in commento è rivolto ai soggetti destinatari di trattamenti pensionistici «di ogni genere e di assegni ad essi equiparati» erogati esclusivamente da soggetti esteri. Sono esclusi dal regime in esame, invece, i soggetti non residenti che percepiscono redditi erogati da un istituto di previdenza residente in Italia; 
  • rientrano nella nozione di redditi da pensione anche tutti quegli emolumenti dovuti dopo la cessazione di un'attività lavorativa, che trovano genericamente la loro causale anche in un rapporto di lavoro diverso da quello di lavoro dipendente (ad esempio, il trattamento  pensionistico percepito da un ex titolare di reddito di lavoro autonomo); ­  
  • l'espressione normativa «le pensioni di ogni genere» porta a considerare ricomprese nell'ambito di operatività del citato comma 2 dell'articolo 49 del TUIR anche tutte quelle indennità una tantum (si pensi alla capitalizzazione delle pensioni) erogate in ragione del versamento di contributi e la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro. 

In applicazione dei predetti principi, con la risposta  ad  interpello  n.  462  pubblicata  il  7  luglio 2021 è  stato precisato che, in linea generale, le prestazioni pensionistiche integrative erogate ad un soggetto che trasferisce la residenza fiscale in  Italia, erogate da  un fondo previdenziale professionale estero o erogate tramite una società di assicurazione estera, corrisposte  in forma di capitale o rendita,  sono riconducibili, in via ordinaria, secondo l'ordinamento tributario vigente in Italia, ai redditi di cui al citato articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR, in quanto alle stesse prestazioni non si applica la disciplina della previdenza complementare italiana, in base al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. 

Ciò premesso, con riferimento al caso di specie, sulla base di quanto rappresentato dall'Istante e dalla documentazione allegata, si evince che la sottoscrizione della polizza in oggetto è di natura volontaria e l'erogazione delle prestazioni a  favore dell'Istante non  richiedono il raggiungimento di  alcun  requisito anagrafico  pensionistico.  

In particolare,  come  chiarito  con  la  documentazione integrativa, la rendita vitalizia è percepita dall'Istante a fronte di un contratto di  assicurazione sulla vita,  stipulato con un ente privato tedesco, finalizzato alla copertura del rischio di invalidità permanente. 

La sottoscrizione della richiamata polizza non ha una finalità previdenziale, volta a garantire all'iscritto una pensione integrativa nella forma di rendita o di capitale e, pertanto, la rendita in esame non è riconducibile nell'ambito dei redditi di cui al citato articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR e, dunque, si ritiene che l'Istante non possa accedere al regime di favore previsto dall'articolo 24­ter del TUIR 

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