Registrazione fattura estera con partita IVA EU
Il soggetto passivo italiano che acquista un servizio da un fornitore extra-UE deve, ai fini IVA, emettere un’autofattura.
Lo shopping online ha avuto una crescita esponenziale negli ultimi anni e, gli ultimi mesi, caratterizzati dal distanziamento sociale per prevenire la diffusione del Covid-19, hanno registrato un’ulteriore ascesa di questa tipologia di acquisti. In particolare, oltre al canale più diffuso degli acquisti di beni (e-commerce indiretto), si registra una forte crescita degli acquisti di servizi online (e-commerce diretto). Si pensi, ad esempio, all’acquisto di un abbonamento periodico su una piattaforma di videoconferenze, per soddisfare le nuove esigenze lavorative dello smart working.
Il caso
Il soggetto passivo IVA che acquista un servizio via web e si vede recapitare una fattura emessa da un soggetto extra-UE (ad esempio USA) con partita IVA che inizia con “EU” deve porre attenzione all’operazione; se è stata applicata l’IVA trattasi con tutta probabilità di un errore.
Acquisto di servizi online da fornitore extra-UE: ambito B2C o B2B
Il codice IVA EUXXXYYYZZ viene attribuito ai soggetti passivi extracomunitari affinché gli stessi possano provvedere ad applicare l’IVA nei confronti dei consumatori finali residenti all’interno dell’Unione europea, che acquistano in qualità di soggetti non titolari di partita IVA. Trattasi, in altri termini, di operazioni in ambito B2C riguardanti la fornitura di servizi elettronici.
Infatti, il prestatore extracomunitario che abitualmente vende a soggetti non titolari di partita IVA deve applicare l’imposta dello Stato membro del committente: la tassazione ai fini IVA di tali operazioni avviene nello Stato membro del consumatore finale (Stato membro di consumo). A tal fine il soggetto extra-UE può scegliere di identificarsi in qualunque Stato membro.
In applicazione della Direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla Direttiva 2008/8/CE, i soggetti passivi (residenti o domiciliati anche fuori dall’Unione europea) che effettuano i servizi elettronici o i servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione (TTE) a favore di consumatori finali europei (B2C), possono assolvere gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto attraverso il Portale Telematico denominato “Mini one Stop Shop” o “Mini Sportello Unico (MOSS).
Tutti i prestatori extra-UE senza stabili organizzazioni in UE possono scegliere qualunque Stato membro come Stato membro di identificazione. Lo Stato membro scelto assegnerà al soggetto passivo un numero individuale di identificazione Iva (utilizzando il formato EUxxxyyyyyz). Così, ad esempio, una delle più note compagnie statunitensi che offrono la partecipazione a webinar e meeting via web ha richiesto l’attribuzione della partita IVA EU528003555, per applicare l’imposta nelle operazioni in ambito B2C.
Qualora l’acquirente sia un soggetto passivo IVA, invece, la fattura deve essere emessa senza l’applicazione dell’imposta; sarà il committente italiano ad emettere un’autofattura, a norma dell’articolo 17, comma 2, del D.P.R. 633/1972 (operazioni in ambito B2B). L’operazione sarà inoltre riepilogata nell’esterometro indicando il codice Tipo documento TD01 e Natura operazione N6.
Pertanto, se l’acquirente italiano titolare di partita IVA riceve una fattura con addebito dell’imposta dalla posizione IVA EU di un soggetto extra-UE, probabilmente è stata inserita (per errore) l’anagrafica del soggetto IT come acquirente privo di partita IVA (magari per una svista di chi ha caricato l’ordine in sede di acquisto sul portale del fornitore).
In tal caso di consiglia di contattare il venditore per chiedere lo storno dell’IVA; in assenza di risposta è necessario emettere l’autofattura sul totale documento, comprensivo dell’imposta addebitata dalla controparte estera; l’autofattura andrà registrata sia nel registro vendite che acquisti.