Regole di censimento catastale per i campeggi: le novità dal 1 gennaio
A partire dal 1° gennaio 2025, la Legge di conversione del DL Omnibus, pubblicata in GU n 236 dell'8 ottobre, prevede che gli allestimenti mobili di pernottamento, dotati di meccanismi di rotazione in funzione, quali roulotte, case mobili, caravan, collocati in strutture ricettive all'aperto, sono esclusi dalla stima diretta della rendita catastale, in quanto non rilevanti ai fini della rappresentazione e del censimento catastale.
In sintesi il decreto omnibus convertito con la legge 143/2024, prevede all’articolo 7-quinquies nuove modalità di censimento catastale per le strutture ricettive all’aperto, quali principalmente i campeggi censiti nella categorie speciale D/2, finalizzate al calcolo della rendita catastale.
Irrilevanza catastale allestimenti mobili in strutture ricettive all’aperto: cosa iguarda
A seguito delle novità, dal 1 gennaio prossimo, da un lato, per le strutture che siano dotate di cosiddette case mobili, manufatti che possano essere spostati, non necessita la rappresentazione nella cartografia catastale ed il loro costo non contribuisce nel calcolo della rendita catastale.
Dall'altro, sempre dal 1° gennaio i valori necessari alla stima della rendita catastale delle strutture ricettive all'aperto sono aumentati, rispetto ai valori di mercato ordinariamente attribuiti:
- dell'85%, per le aree attrezzate per gli allestimenti mobili suddetti,
- del 55%, per le aree non attrezzate destinate al pernottamento degli ospiti.
Gli intestatari catastali delle strutture ricettive all’aperto, a decorrere dal 1° gennaio 2025, devono presentare:
- atti di aggiornamento geometrico per l'aggiornamento della mappa catastale (entro il 15 giugno 2025)
- atti di aggiornamento del Catasto Fabbricati.
Attenzione al fatto che, in caso di mancata presentazione dei suddetti atti di aggiornamento, l’Agenzia delle entrate richiederà la presentazione ai soggetti titolari degli atti di aggiornamento, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
E' prevista la redazione d’ufficio dei relativi atti di aggiornamento, con applicazione, a carico dei soggetti inadempienti, degli oneri stabiliti dal comma 339 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Infine si prevede che, per l'anno di imposta 2025, per gli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2025, le rendite catastali rideterminate avranno effetto dal 1° gennaio 2025, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 745, della legge n. 160 del 2019, che, per le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, prevede la decorrenza degli effetti a partire dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo.