Superbonus e immobili vincolati: quando spetta l’agevolazione
Quando si è in presenza di immobili vincolati per i quali non è possibile effettuare interventi trainanti sul cappotto termico quali sono le condizioni di applicazione del superbonus per gli altri interventi?
Le Entrate con la risposta a interpello n 341 del 23 giugno 2022 specificano le regole di spettanza del superbonus per gli immobili vincolati.
L'Istante, cittadino italiano residente all'estero ed iscritto all'AIRE, è proprietario di un'unità immobiliare facente parte di un condominio tutelato ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che non permette di effettuare la posa di un cappotto sulla facciata esterna, intervento "trainante" previsto dall'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 per poter fruire del c.d. " Superbonus".
Egli intende realizzare, nel predetto appartamento e sulle relative pertinenze, interventi rientranti tra quelli previsti (quali "trainati") dall'articolo 119 quali:
- il rifacimento degli impianti di riscaldamento, raffrescamento e fornitura di acqua calda sanitaria, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento UE n. 811/2013,
- la sostituzione dei serramenti,
- l'installazione di un impianto solare termico e fotovoltaico,
- nonché l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli.
Precisa, altresì, che tali interventi porteranno al miglioramento minimo di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Ciò posto, chiede se possa fruire del Superbonus.
Le Entrate con specifico riguardo alle questioni prospettate dall'Istante, rispondono che il comma 2 dell'articolo 119 del decreto Rilancio stabilisce che, qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o gli interventi "trainanti" di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, il Superbonus si applica alle spese sostenute per gli interventi "trainati" di efficientamento energetico indicati nel medesimo comma 2, a condizione che tali interventi assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari oggetto di intervento oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
In sostanza, come chiarito nelle circolari n. 24/E del 2020 e n. 30/E del 2020, se – per effetto dei vincoli ai quali l'edificio è sottoposto o dei regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali – non è possibile effettuare neanche uno degli interventi " trainanti", il Superbonus si applica, comunque, alle spese sostenute per gli interventi " trainati" quali, ad esempio, la sostituzione degli infissi o la realizzazione del cappotto interno nelle singole unità immobiliari, a condizione, tuttavia, che tali interventi assicurino il miglioramento di due classi energetiche dell'intero edificio oppure, ove non possibile, in quanto l'edificio è già nella penultima classe, il conseguimento della classe energetica più alta, dimostrato dall'A.P.E. di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Va, infine, precisato che, per effetto del richiamo espresso ai soli interventi " trainati" di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, la possibilità di accedere al Superbonus in mancanza di interventi "trainanti" nei casi sopra rappresentati è esclusa relativamente alle spese sostenute per gli interventi "trainati" di cui
- ai commi 5 e 6 (installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo integrati)
- e 8 (installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici) del medesimo articolo 119 del decreto Rilancio.
Pertanto, l'Istante, nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla norma in esame (e non oggetto di interpello), potrà fruire del Superbonus con riferimento alle spese sostenute per gli interventi richiamati nel citato comma 2 dell'articolo 119 del decreto Rilancio, vale a dire per il rifacimento degli impianti di riscaldamento, raffrescamento e fornitura di acqua calda sanitaria e la sostituzione degli infissi.
Non potrà, invece, fruire del Superbonus con riferimento alle spese sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.