IVA – Liquidazione e versamento Iva trimestrale
I contribuenti Iva trimestrali per opzione devono provvedere al versamento dell'IVA dovuta per il 3° trimestre, maggiorata dell'1% ad esclusione dei regimi speciali ex art.74, comma 4, D.P.R. 633/72. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando il codice tributo: 6033 – versamento Iva trimestrale – 3° trimestre.
Contribuenti trimestrali speciali (naturali)
Per alcune categorie di contribuenti è prevista la possibilità di effettuare le liquidazioni con cadenza trimestrale, a prescindere dal volume di affari e senza l’applicazione degli interessi dell’1%. Si tratta, in particolare dei seguenti soggetti:
- distributori di carburanti
- autotrasportatori di merci conto terzi
- esercenti attività di servizi al pubblico
- esercenti arti e professioni sanitarie.
I versamenti vanno effettuati con le stesse scadenze previste per i trimestrali “ordinari” (16 maggio, 20 agosto e 16 novembre) a eccezione del versamento relativo al quarto trimestre che va effettuato entro il 16 febbraio dell’anno successivo, anziché entro il 16 marzo, al netto dell’acconto eventualmente versato entro il 27 dicembre.
I Contribuenti IVA trimestrali soggetti al regime di cui all'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972 (operazioni derivanti da contratti di subfornitura) devono effettuare il versamento utilizzando il codice tributo:
- 6722 – Subfornitura – Iva mensile – versamento cadenza trimestrale – 3° trimestre
- 6726 – Subfornitura – Iva trimestrale – versamento 3° trimestre.